Enti di diritto privato controllati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 comma1, lettera c

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.


Nota:

Art. 22 d.lgs 33/2013 e art. 20, c. 3, d.lgs. 39/2013

 

Per gli elenchi degli enti di diritto privato controllati riferiti alle precedenti annualità, consultare il seguente link: 

https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/14677-enti-di-diritto-privato-controllati

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