Telefono e posta elettronica

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma1 lettera d

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 


Nota:

Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013

 

Unimap -  collegamento al sistema di ricerca dei dati relativi a personale, strutture e organizzazione dell'Università di Pisa.

 

 

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