Costi contabilizzati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 e art. 10, c. 5, d.lgs. 33/2013
Per i costi contabilizzati riferiti alle annualità precedenti, consultare il seguente link: https://old.unipi.it/index.php/amministrazione/item/3545-costi-contabilizzati
Esercizio 2025 - Classificazione per spese per missioni e programmi
Esercizio 2024 - Classificazione per spese per missioni e programmi
