Carta dei Servizi e standard di qualità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Art. 32, c. 1, d.lgs. 33/2013

 

Per le Carte dei servizi riferite alle precedenti annualità, consultare il seguente link: https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/3544-carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita

 

Qualità e valutazione - link alla pagina di Ateneo

 

Recapiti e contatti
Lungarno Pacinotti 43 - 56126 Pisa (PI)
PEC protocollo@pec.unipi.it
Centralino +39 050 221 2111
P. IVA 00286820501
Linee guida di design per i servizi web della PA