Strutture

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma 1 lettere a, b, c, d

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 


 


Nota:

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013

Strutture e relative articolazioni organizzative, nomi dei responsabili e degli incarichi organizzativi di II e III livello

Anno 2025

Al 1° maggio 2025

 

Precedenti annualità

Competenze di ciascuna struttura

Competenze e organizzazione delle strutture

Recapiti e contatti
Lungarno Pacinotti 43 - 56126 Pisa (PI)
PEC protocollo@pec.unipi.it
Centralino +39 050 221 2111
P. IVA 00286820501
Linee guida di design per i servizi web della PA