Personale non a tempo indeterminato

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 17 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.


Nota:

Art. 17, c. 1, d.lgs. 33/2013

 

Sono riportati i dati relativi al personale in servizio con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato e i dati dei ricercatori a tempo determinato (art. 24 legge 240/2010).

 

I dati riferiti alle precedenti annualità sono consultabili al seguente link:

https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/item/3524-personale-non-a-tempo-indeterminato

 

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